Art. 28 LIVA dal 2023

Art. 28 Capitolo 5: Deduzione dell’imposta precedente Principio
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2 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,5 per cento dell’importo fatturatogli se ha acquistato, nell’ambito della sua attivit imprenditoriale che d diritto alla deduzione dell’imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all’imposta. (1)
3 Il contribuente può dedurre l’imposta precedente secondo il capoverso 1 se comprova di averla versata. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2017 sull’aumento temporaneo delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2018 e con effetto al più tardi fino al 31 dic. 2030 (RU 2017 6305).(2) Originario cpv. 4. Cpv. 3 abrogato dal n. I della L del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
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