Art. 28 LPPC dal 2023
Art. 28 Titolo terzo: Protezione civileCapitolo 1: Compiti
1 In caso di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati, la protezione civile svolge i seguenti compiti:a. proteggere la popolazione e prestarle soccorso;b. assistere le persone in cerca di protezione;c. sostenere gli organi di condotta;d. sostenere le altre organizzazioni partner;e. proteggere i beni culturali.
2 La protezione civile può inoltre essere chiamata a intervenire per:a. adottare misure di prevenzione volte a impedire o contenere i danni;b. svolgere lavori di ripristino dopo eventi dannosi;c. svolgere interventi di pubblica utilit .
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