Art. 27a CPM dal 2025
Art. 27a Tutela delle fonti
1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
2 Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona; oppureb. (1) senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115–117 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141–143a e 153–156 del presente Codice, degli articoli 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322septies del Codice penale svizzero (2) , o ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951 (3) sugli stupefacenti (LStup), o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
(2) [RS 311.0]
(3) [RS 812.121]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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