Art. 274 LEF dal 2024
Art. 274 Decreto di sequestro
1 Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro. (1)
2 Il decreto enuncia:1. il nome ed il domicilio del creditore, dell’eventuale mandatario e del debitore;2. il credito pel quale il sequestro è concesso;3. la causa del sequestro;4. gli oggetti da sequestrare;5. la menzione della responsabilit del creditore pei danni ed
eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 5601]; [FF 2009 1435]).
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