Art. 27 LDA dal 2022

Art. 27 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico
1 È lecito riprodurre un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione.
2 La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell’originale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.