LFus Art. 27 - Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilit? personale

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 27 LFus dal 2023

Art. 27 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 27 Trasferimento dei rapporti di lavoro, garanzia e responsabilit personale

1 Il trasferimento dei rapporti di lavoro alla societ assuntrice è retto dall’articolo 333 del Codice delle obbligazioni (1) .

2 I lavoratori delle societ partecipanti alla fusione possono chiedere, conformemente all’articolo 25, che siano garantiti i crediti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

3 I soci della societ trasferente che rispondevano dei suoi debiti prima della fusione continuano a rispondere dei debiti derivanti dal contratto di lavoro divenuti esigibili entro il termine in cui il rapporto di lavoro può essere sciolto normalmente o è sciolto per opposizione del lavoratore al trasferimento.

(1) RS 220

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Anwendung im Verwaltungsgericht

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
BSBV.2010.25 (SVG.2020.67)BVG-Rente Versicherter Verdienst, fiktiver LohnArbeit; Unfall; Klägers; Deutschland; Verfahren; IV-Stelle; Verfügung; Rente; IV-Akte; Lohnes; Gesellschaft; Unternehmen; Vorsorge; Beklagten; Bericht; Beweis; Unterlagen; Gutachten; Akten; Stellung; Arbeitgeber; Indiz; Urteil