LSerFi Art. 27 - Operazioni da parte di collaboratori

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 27 LSerFi dal 2024

Art. 27 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 27 Operazioni da parte di collaboratori

1 I fornitori di servizi finanziari prevedono misure volte a impedire che i collaboratori utilizzino abusivamente, nel quadro di operazioni che effettuano per proprio conto, le informazioni di cui dispongono soltanto in virtù della loro funzione.

2 Essi emanano istruzioni interne sulle misure di sorveglianza necessarie.


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