Art. 27 LPD dal 2019

Art. 27 Sorveglianza sugli organi federali
1 L’Incaricato (1) sorveglia l’osservanza da parte degli organi federali della presente legge e delle altre prescrizioni della Confederazione relative alla protezione dei dati. Tale sorveglianza non può essere esercitata sul Consiglio federale.
2 L’Incaricato accerta i fatti, di sua iniziativa o sulla base di notificazioni di terzi.
3 Allo scopo di chiarire i fatti, l’Incaricato può esigere la produzione di atti, domandare informazioni e farsi presentare trattamenti di dati. Gli organi federali devono collaborare all’accertamento dei fatti. È applicabile per analogia l’articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 (2) sulla procedura amministrativa concernente il diritto di rifiutare la testimonianza.
4 Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l’Incaricato raccomanda all’organo federale di modificare o di cessare il trattamento. Esso informa della raccomandazione il dipartimento competente o la Cancelleria federale.
5 Se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la pratica al dipartimento competente o alla Cancelleria federale. La decisione del dipartimento o della Cancelleria è comunicata con atto formale alla persona interessata. (3)
6 L’Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 5 e contro la decisione dell’autorit di ricorso. (4)
(1) Nuova denominazione giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2319; FF 2003 1783). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.(2) RS 172.021
(3) Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.