LPD Art. 26b - Attivit? accessoria

Einleitung zur Rechtsnorm LPD:



Art. 26b LPD dal 2019

Art. 26b Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) drucken

Art. 26b (1) Attivit accessoria

1 L’Incaricato non può esercitare alcuna attivit accessoria.

2 Il Consiglio federale può autorizzare l’Incaricato a esercitare un’attivit accessoria sempreché non siano pregiudicati il pieno adempimento della sua funzione, l’indipendenza e la reputazione. La decisione è pubblicata.

(1) Introdotto dal n. 3 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

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