Art. 26a LImT dal 2023
Art. 26a II. Autorizzazione (1)
1 Possono essere autorizzati come depositi fiscali:a. aziende di fabbricazione;b. depositi franchi.
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l’istituzione e per la gestione di depositi fiscali autorizzati; l’UDSC rilascia l’autorizzazione.
3 L’autorizzazione è ritirata se:a. le condizioni di rilascio non sono più adempiute; ob. il gestore del deposito fiscale autorizzato non osserva gli impegni previsti dalla presente legge.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 5561]; [FF 2008 423]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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