Art. 266 CPS dal 2024

Art. 266 Attentati contro l’indipendenza della Confederazione
1. Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Confederazione,a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.2. Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.