Art. 258 CPS dal 2025

Art. 258 Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica Pubblica intimidazione (1)
Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.