Art. 25 PA dal 2022

Art. 25 F. Procedura d’accertamento
1 L’autorit competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accertare per decisione l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico.
2 La domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.
3 Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d’accertamento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.