E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Legge sulla fusione (LFus)

Art. 25 LFus dal 2023

Art. 25 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 25 Sezione 7: Protezione dei creditori e dei lavoratori Garanzia dei crediti

1 La societ? assuntrice deve garantire i crediti dei creditori delle societ? partecipanti alla fusione se questi ne fanno domanda entro tre mesi a contare dal momento in cui la fusione acquisisce validit? giuridica.

2 Le societ? partecipanti alla fusione devono, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i creditori circa i loro diritti. Possono rinunciare a tale pubblicazione se un perito revisore abilitato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio a disposizione delle societ? partecipanti alla fusione. (1)

3 L’obbligo di prestare garanzia si estingue se la societ? prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito.

4 In luogo della costituzione di garanzie, la societ? che vi è tenuta può soddisfare il credito, purché non ne risulti un danno per gli altri creditori.

(1) Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ? a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ? anonima, della societ? cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz