LFus Art. 25 - Garanzia dei crediti

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 25 LFus dal 2023

Art. 25 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 25 Sezione 7: Protezione dei creditori e dei lavoratori Garanzia dei crediti

1 La societ assuntrice deve garantire i crediti dei creditori delle societ partecipanti alla fusione se questi ne fanno domanda entro tre mesi a contare dal momento in cui la fusione acquisisce validit giuridica.

2 Le societ partecipanti alla fusione devono, mediante triplice pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i creditori circa i loro diritti. Possono rinunciare a tale pubblicazione se un perito revisore abilitato attesta che tutti i crediti noti o prevedibili possono essere soddisfatti mediante il patrimonio a disposizione delle societ partecipanti alla fusione. (1)

3 L’obbligo di prestare garanzia si estingue se la societ prova che la fusione non compromette la soddisfazione del credito.

4 In luogo della costituzione di garanzie, la societ che vi è tenuta può soddisfare il credito, purché non ne risulti un danno per gli altri creditori.

(1) Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ anonima, della societ cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

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