CCS Art. 25 - Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 25 CCS dal 2024

Art. 25 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato

1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un’autorit estera soltanto se vi acconsentono.

2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati.

3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.


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