ORC Art. 24b - Dati per l’identificazione

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 24b ORC dal 2025

Art. 24b Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 24b (1) Dati per l’identificazione

1 Sulla base del documento di identità e ai fini dell’identificazione delle persone fisiche vengono iscritti nel registro di commercio i seguenti dati:

  • a. il cognome;
  • b. se del caso, il cognome prima del matrimonio;
  • c. tutti i nomi nell’ordine corretto;
  • d. la data di nascita;
  • e. il sesso;
  • f. il Comune politico del luogo d’origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;
  • g. il tipo, il numero e lo Stato di emissione del documento di identità.
  • 2 Nel registro di commercio sono inoltre iscritti i seguenti dati:

  • a. eventuali nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d’arte, cognomi d’affinità, nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell’unione domestica registrata;
  • b. il Comune politico del luogo di domicilio o, in caso di domicilio all’estero, la località e lo Stato;
  • c. se del caso, il numero personale già assegnato e non significante della banca dati centrale delle persone. (2)
  • 3 La pubblicità di questi dati è retta dall’articolo 119 capoverso 1.

    (1) Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971).

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