Art. 245 CPC dal 2024

Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto
1 Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un’unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un’eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima. (1)
2 Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l’articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione. (2)
(1) Secondo e terzo per. introdotti dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).(2) Per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
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