Art. 23 LFus dal 2023
Art. 23 Sezione 6: Fusione agevolata di societ? di capitali Condizioni
1 Le societ? di capitali possono operare una fusione a condizioni agevolate se:a. la societ? di capitali assuntrice possiede tutte le quote della societ? di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, oppureb. un soggetto giuridico, una persona fisica o un gruppo di persone fondato su un contratto o sulla legge possiede tutte le quote delle societ? di capitali partecipanti alla fusione che conferiscono un diritto di voto.
2 Qualora la societ? di capitali assuntrice non possieda la totalit? , ma il 90 per cento almeno delle quote della societ? di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, la fusione può avvenire a condizioni agevolate se:a. ai titolari di quote di minoranza è offerta, oltre a quote sociali della societ? di capitali assuntrice, un’indennit? ai sensi dell’articolo 8 che corrisponda al valore reale delle quote; eb. dalla fusione non risultano, per i titolari di quote di minoranza, né un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, né un obbligo di fornire altre prestazioni personali, né responsabilit? personali.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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