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Legge sulla fusione (LFus)

Art. 23 LFus dal 2023

Art. 23 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 23 Sezione 6: Fusione agevolata di societ? di capitali Condizioni

1 Le societ? di capitali possono operare una fusione a condizioni agevolate se:

  • a. la societ? di capitali assuntrice possiede tutte le quote della societ? di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, oppure
  • b. un soggetto giuridico, una persona fisica o un gruppo di persone fondato su un contratto o sulla legge possiede tutte le quote delle societ? di capitali partecipanti alla fusione che conferiscono un diritto di voto.
  • 2 Qualora la societ? di capitali assuntrice non possieda la totalit? , ma il 90 per cento almeno delle quote della societ? di capitali trasferente che conferiscono un diritto di voto, la fusione può avvenire a condizioni agevolate se:

  • a. ai titolari di quote di minoranza è offerta, oltre a quote sociali della societ? di capitali assuntrice, un’indennit? ai sensi dell’articolo 8 che corrisponda al valore reale delle quote; e
  • b. dalla fusione non risultano, per i titolari di quote di minoranza, né un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, né un obbligo di fornire altre prestazioni personali, né responsabilit? personali.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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