Art. 23 LSerFi dal 2024

Art. 23 Ricorso a terzi
1 I fornitori di servizi finanziari possono fare capo a terzi per la fornitura di servizi finanziari.
2 Essi si avvalgono soltanto di persone che dispongono delle capacit , delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attivit nonché delle autorizzazioni e delle iscrizioni nel registro indispensabili per esercitarla; istruiscono e sorvegliano dette persone accuratamente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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