Art. 22 Validit? giuridica
1 La fusione acquisisce validit? giuridica con l’iscrizione nel registro di commercio. A tale data, tutti gli attivi e i passivi della societ? trasferente sono trasferiti per legge alla societ? assuntrice. È fatto salvo l’articolo 34 della legge del 6 ottobre 1995 (1) sui cartelli.
2 La fusione di associazioni che non sono iscritte nel registro di commercio acquisisce validit? giuridica quando tutte le associazioni hanno adottato la decisione di fusione.
(1) RS 251