Art. 216 (1) Luci
1 Se è necessario un dispositivo di illuminazione (art. 41 LCStr; art. 30 e 39 ONC (2) ), i velocipedi devono essere muniti almeno di una luce fissa, davanti bianca e dietro rossa. Di notte e in buone condizioni atmosferiche, queste luci devono essere visibili a 100 m di distanza. Esse possono essere fissate stabilmente oppure amovibili. (3)
2 Le luci dei velocipedi non devono abbagliare.
3 L’allegato 10 si applica ai colori delle luci supplementari.
4 Sono ammessi indicatori di direzione lampeggianti. Questi devono essere gialli (all. 10 n. 111) e installati simmetricamente a coppie. Devono essere facilmente riconoscibili come indicatori di direzione e non devono abbagliare. In presenza di indicatori di direzione lampeggianti non sono ammesse altre luci lampeggianti. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
SO | STBER.2016.52 | Widerhandlung gegen das SVG | Berufung; Radfahrer; Berufungsklägerin; Licht; Verkehr; Fahrrad; Schuldig; Recht; Staat; Zeugin; Fahrzeug; Verfahren; Gefahren; Niederwil; Richtung; Solothurn; Beschuldigte; Günsberg; Recht; Urteil; Geschwindigkeit; Strasse; Wahrgenommen; Vortritt; Verzweigung; Erstinstanzliche; Fahren; Partei |
BE | SK 2021 78 | Falsche Anschuldigung, Diebstahl, Hausfriedensbruch etc. |