Art. 212 CPP dal 2023

Art. 212 Sezione 1: Disposizioni generali Principi
1 L’imputato resta in libert . Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libert soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice.
2
3 La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile.
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