OETV Art. 208 - Freni, sospensioni e agganciamento di sicurezza

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 208 OETV dal 2022

Art. 208 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 208 Freni, sospensioni e agganciamento di sicurezza

1 Gli impianti di frenatura e gli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi agricoli e forestali con una velocit massima di 30 km/h devono essere conformi ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68. Gli agganciamenti di sicurezza di cui all’articolo 189 capoverso 5 non sono necessari. (1)

1bis Gli impianti di frenatura e gli agganciamenti di sicurezza di rimorchi agricoli e forestali con velocit massima superiore a 30 km/h devono essere conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68. (2)

2 Sui rimorchi agricoli e forestali di lavoro possono mancare:

  • a. il freno di stazionamento e l’agganciamento di sicurezza, se i rimorchi, dato il genere di costruzione, non possono mettersi improvvisamente in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento;
  • b. il freno di stazionamento, se i rimorchi possono essere assicurati in modo altrettanto efficace mediante i cunei di cui sono dotati. (3)
  • 3 Non è necessario che gli assi dei rimorchi agricoli e forestali siano molleggiati.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).
    (2) Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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