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Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)

Art. 20 LCaGi dal 2023

Art. 20 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 20 Dati relativi alle sentenze originarie da iscrivere

1 Se una sentenza originaria dev’essere iscritta (art. 16 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a), sono iscritti in VOSTRA i dati seguenti del dispositivo della stessa:

  • a. i dati identificativi della persona (art. 17);
  • b. informazioni generali quali segnatamente la data della sentenza originaria e l’autorit? giudicante;
  • c. informazioni sul tipo di sentenza, segnatamente se è stata pronunciata una pena complementare o una pena unica;
  • d. informazioni sul tipo di procedura;
  • e. informazioni sul reato; per quanto concerne le sentenze originarie straniere il Consiglio federale può prevedere una forma semplificata di iscrizione;
  • f. informazioni sulla sanzione.
  • 2 Se una sentenza originaria dev’essere iscritta (art. 16 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a), la data dell’inizio e della fine dell’esecuzione di ogni pena detentiva o misura privativa della libert? è iscritta in VOSTRA qualora nei confronti dell’interessato siano stati pronunciati in Svizzera un’interdizione di esercitare un’attivit? o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP (1) o del CPM (2) .

    3 Se una sentenza originaria svizzera che prevede l’espulsione dev’essere iscritta, sono iscritti in VOSTRA i dati seguenti:

  • a. per il computo del termine di cui all’articolo 38 capoverso 4 lettera d, la data in cui l’interessato ha lasciato la Svizzera o, se questa non è nota, quella in cui avrebbe dovuto lasciarla;
  • b. per il computo del termine di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase, l’accoglimento della richiesta di una persona naturalizzata in Svizzera da oltre otto anni di eliminare la sentenza secondo i termini di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettere a–m.
  • 4 Ai fini dell’iscrizione nel casellario giudiziale, le sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica sono considerate sentenze distinte. È ammesso il rinvio a decisioni gi? eliminate o che non devono essere iscritte.

    5 Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma, nonché le categorie di riferimento per l’iscrizione delle sentenze originarie straniere.

    (1) RS 311.0
    (2) RS 321.0

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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