Art. 2 LFPr dal 2024
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione
1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disciplina:a. la formazione professionale di base, compresa la maturit professionale;b. la formazione professionale superiore;c. la formazione professionale continua;d. le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli;e. la formazione dei responsabili della formazione professionale;f. le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera;g. la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale.
2 La presente legge non si applica alle formazioni disciplinate in altre leggi federali.
3 Per ripartire in modo più razionale i compiti fra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale può, d’intesa con i Cantoni, escludere dal campo d’applicazione singoli settori della formazione professionale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.