Art. 196 LEF dal 2024

Art. 196 In caso di rinuncia
all’eredit (1)
La liquidazione in via di fallimento di un’eredit a cui gli eredi hanno rinunciato è inoltre sospesa se, prima della chiusura della medesima, un avente diritto all’eredit dichiara di accettarla e presta sufficienti garanzie per il pagamento dei debiti.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.