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Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS)

Art. 196 CCS dal 2022

Art. 196 Costituzione federale della Confederazione Svizzera (CCS) drucken

Art. 196 Capitolo 2: Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale (1)


1. Disposizione transitoria dell’art. 84 (Transito alpino)Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.2. Disposizione transitoria dell’art. 85 (Tassa sul traffico pesante)

1 Per l’utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.

2 La tassa ammonta a:

Fr.
  • a. per gli autocarri e i veicoli articolati:
  • di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate
  • 650
  • di oltre 12 fino a 18 tonnellate
  • 2000
  • di oltre 18 fino a 26 tonnellate
  • 3000
  • di oltre 26 tonnellate
  • 4000
  • b. per i rimorchi:
  • di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate
  • 650
  • di oltre 8 fino a 10 tonnellate
  • 1500
  • di oltre 10 tonnellate
  • 2000
  • c. per gli autobus:
  • 650

    3 L’ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.

    4 Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 1958 (2) sulla circolazione stradale.

    5 Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l’anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l’ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.

    6 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all’estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.

    7 In via legislativa si potr? rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.

    8 Il presente articolo ha effetto sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997 (3) concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

    3. Disposizioni transitorie dell’articolo 86 (Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale), dell’articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) e dell’articolo 87a (Infrastruttura ferroviaria (4)

    1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocit? e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

    2 Fino alla conclusione della rimunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all’articolo 87a capoverso 2, i mezzi di cui all’articolo 86 capoverso 2 lettera e sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all’articolo 86 capoverso 2. (4)

    2bis Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l’infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all’articolo 87a capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all’articolo 86 capoverso 2 lettera e. (4)

    2ter L’aliquota di cui all’articolo 86 capoverso 2 lettera f si applica due anni dopo l’entrata in vigore di tale disposizione. Prima di tale data ammonta al 5 per cento. (4)

    3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all’articolo 87a capoverso 2. (8)

    4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante leggi federali. Occorre provare la necessit? e la realizzabilit? di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nella legge federale. L’Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d’impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.

    5 La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso 1.4. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare)Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d’esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare.5. Disposizione transitoria dell’art. 95 (Attivit? economica privata)Fino all’emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.6. Disposizione transitoria dell’art. 102 (Approvvigionamento del Paese)

    1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.

    2 La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.7. Disposizione transitoria dell’art. 103 (Politica strutturale)Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l’esistenza di parti significative di un determinato ramo dell’industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l’apertura di nuovi esercizi pubblici.

    L’art. 106 ha un nuovo testo dall’11 mar. 2012, le disp. trans. sono prive d’oggetto.8. ...9. Disposizione transitoria dell’art. 110 cpv. 3 (Festa nazionale)

    1 Sino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale disciplina i particolari.

    2 Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge del 13 marzo 1964 (9) sul lavoro.

    Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).10. ...11. Disposizione transitoria dell’art. 113 (Previdenza professionale)Gli assicurati che appartengono alla generazione d’entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell’importo del loro reddito, entro 10–20 anni dall’entrata in vigore di quest’ultima.

    L’art. 126 ha un nuovo testo dal 2 dic. 2001, le disp. trans. sono prive d’oggetto.12. ...

    Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 – RU 2019 769; FF 2016 5609, 2017 3611, 2018 2297).13. Disposizione transitoria dell’art. 128 (Durata della riscossione dell’imposta)La facolt? di riscuotere l’imposta federale diretta decade alla fine del 2035.

    Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).14. Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto) (10)

    1 La facolt? di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2035. (11)

    2 Per garantire il finanziamento dell’assicurazione invalidit? , il Consiglio federale aumenta le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, come segue:

  • ...
  • 3 Il provento dell’aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell’assicurazione invalidit? . (10)

    4 Per garantire il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l’articolo 25 della legge del 12 giugno 2009 (13) sull’IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l’aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030. (8)

    5 Il provento dell’aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all’articolo 87a. (8)

    Abrogato dalla votazione popolare del 4 mar. 2018, con effetto dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 – RU 2019 769; FF 2016 5609, 2017 3611, 2018 2297).15. ...

    Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).16. ...

    (1) Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002, in vigore dal 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 – RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).
    (2) RS 741.01
    (3) RS 641.81
    (4) (5)
    (5) (6)
    (6) (7)
    (7) Accettato nella votazione popolare del 12 feb. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (DF del 18 feb. 2015, DF del 30 set. 2016, DCF del 10 nov. 2016, DCF 13 apr. 2017; RU 2017 6731; FF 2015 1717, 2016 6825 7467, 2017 2961).
    (8) (14)
    (9) RS 822.11
    (10) (12)
    (11) Accettato nella votazione popolare del 4 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (DF del 16. giu. 2017, DCF del 13 feb. 2019 – RU 2019 769; FF 2016 5609, 2017 3611, 2018 2297).
    (12) Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (DF del 13 giu. 2008 e del 12 giu. 2009, DCF del 7 set. 2010 – RU 2010 3821; FF 2005 4151, 2008 4573, 2009 3753 3759 3761 7599).
    (13) RS 641.20
    (14) (15)
    (15) Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    145 IV 42 (6B_181/2018)Art. 196, Art. 280 lit. b, Art. 281 Abs. 4 i.V.m. Art. 272 Abs. 1 und Art. 277 Abs. 2, Art. 141 Abs. 1 StPO; polizeiliche Videoüberwachung am Arbeitsplatz; Beweisverwertungsverbot. Eine polizeiliche Videoüberwachung von Angestellten in Geschäftsräumen zwecks Aufklärung einer Straftat stellt eine strafprozessuale Zwangsmassnahme unter Einsatz technischer Überwachungsgeräte dar. Diese muss von der Staatsanwaltschaft angeordnet und vom Zwangsmassnahmengericht genehmigt werden (E. 4.2 und 4.5). Dass die Geschäftsleitung als Hausherrin in die Überwachung eingewilligt hat, ändert nichts daran (E. 4.4). Wird die Massnahme weder von der Staatsanwaltschaft angeordnet noch vom Zwangsmassnahmengericht genehmigt, sind die dabei gewonnenen Erkenntnisse absolut unverwertbar (Art. 281 Abs. 4 i.V.m. Art. 277 Abs. 2 i.V.m. Art. 141 Abs. 1 StPO) (E. 4.5). Beschwerde; Video; Zwangsmassnahme; Überwachung; Vorinstanz; Beschwerdeführerin; Videoüberwachung; Urteil; Polizei; Solothurn; Kanton; Videoaufnahmen; Staatsanwaltschaft; Beschwerdegegnerin; Grundrecht; Zwangsmassnahmen; Kantons; Technische; Verwertbar; Überwachungsgeräte; Person; Recht; Beweise; Zwangsmassnahmengericht; Verfahren; Antrag; Private; Diebstahls
    143 V 9 (9C_459/2016)Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG; Art. 25a Abs. 1 ELV i.V.m. Art. 39 Abs. 3 KVG; § 5 des schwyzerischen Gesetzes vom 28. März 2007 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung; Art. 3 Abs. 1 lit. b und Art. 14 Abs. 1 Ingress und Abs. 6 ELG; Art. 190 BV; Heimtaxen. Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG verpflichtet die Kantone nicht, die Tagestaxen auch bei anderen Einrichtungen als anerkannten Pflegeheimen nach Art. 39 Abs. 3 KVG so festzusetzen, dass die dort lebenden EL-Bezüger - in der Regel - nicht Sozialhilfe beantragen müssen. Diese eingeschränkte Tragweite von Art. 10 Abs. 2 lit. a ELG kann dazu führen, dass kein Anspruch auf eine jährliche Ergänzungsleistung besteht und als Folge davon grundsätzlich auch nicht auf Vergütung der Krankheits- und Behinderungskosten (E. 6.1 und 6.2). Dies kann dort der Fall sein, wo eine Tagestaxe die tatsächlichen Heimkosten (bei Weitem) nicht deckt. Von Verfassung wegen ist dies hinzunehmen (Art. 190 BV). Kanton; Sozialhilfe; Kinder; Beschwerde; Person; Kantone; Pflegeheim; Tagestaxe; Aufenthalt; Erkannt; Institution; Bundes; Personen; Schwyz; Anerkannten; Ergänzungsleistung; Gemeinde; Anspruch; Jugendheim; Pflegeheime; Ergänzungsleistungen; Regel; Recht; Einrichtungen; Tagestaxen; Urteil; Beschwerdeführerin; Aufenthalte

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    BVGE 2018 III/3SchwerverkehrsabgabeContainer; Transport; Verkehr; Rückerstattung; Container; Verkehrs; Güter; Büro; Schiene; Botschaft; Kombiniert; Votum; Transportgefäss; Bürocontainer; Kombinierte; Strasse; Schwerverkehr; Pauschal; Transport; Abgabe; Kombinierten; Fahrt; Ladebehälter; Zweck; Begleitete; Pauschale; Fahrten; Begleiteten; Abkommen; Transportgefässe
    A-309/2016SchwerverkehrsabgabeBeschwerde; Beschwerdeführer; Beschwerdeführerin; Schwerverkehr; Fahrzeug; Abgabe; Schwerverkehrsabgabe; Vorinstanz; Unentgeltliche; Bundesverwaltungsgericht; Entscheid; Fahrzeuge; Personen; Bundesrat; Verordnung; Schwere; Gesuch; Verfahren; Rechtspflege; Ausländische; Angefochten; Pauschale; Verfahrens; Gericht; Strassen; Erhebung; Kontrollschild; Pauschal; Urteil
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