Art. 19 ORC dal 2025

Art. 19 Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione
1 Il tribunale o l’autorità che ordina l’iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all’ufficio del registro di commercio la pertinente sentenza o decisione. La sentenza o la decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva. È fatto salvo l’articolo 176 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 1889 (1) sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).
2 L’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione.
3 Se il dispositivo della sentenza o della decisione contiene disposizioni poco chiare o incomplete riguardanti i fatti da iscrivere, l’ufficio del registro di commercio chiede all’autorità competente di fornire chiarimenti scritti.
4 È fatta salva l’approvazione dell’iscrizione da parte dell’UFRC.
(1) RS 281.1(2) RS 330
(3) Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Anwendung im Bundesgericht
BGE | Regeste | Schlagwörter |
115 II 93 | Eintragung im Handelsregister, Haftung für Gebühren. Nach Art. 21 Abs. 1 GebT haften auch Notare für die Gebühren und Auslagen des Handelsregisteramtes, wenn sie von ihm eine Handlung verlangen. Ob sie sich im Auftrag Dritter oder von sich aus an das Amt wenden, ist gleichgültig. | Haftung; Gebühren; Eintragung; Anmeldung; Handelsregister; Notar; Justiz; Person; Kantons; Basel-Stadt; Auslagen; Handelsregisteramt; Personen; HRegV; Vorinstanz; Amtshandlung; Hinweis; Verwaltung; Justizdepartement; Verwaltungsgerichtsbeschwerde; Entscheid; Antrag; Urteil; Notare; Handlung; Auftrag; Verfügung; Gebührentarifs; Amtes |