Art. 189 LEF dal 2024

Art. 189 Decisione del giudice del
fallimento (1)
1 Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell’udienza in cui la domanda di fallimento sar discussa. Egli statuisce, anche in assenza delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
2 Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 numero 3, 173, 173a, 175 e 176.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.