Art. 185 LAgr dal 2023

Art. 185 Dati per l’esecuzione, monitoraggio e valutazione (1)
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2 Il Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rilevamento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme.
3 Il Consiglio federale può affidare a servizi federali, Cantoni o altri enti l’esecuzione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennit a tal fine.
4 L’organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati.
5 e 6 ... (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).(2) (3)
(3) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
(4) Introdotti dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.