E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 184 OETV dal 2022

Art. 184 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 184 (1) Carico d’appoggio e ripartizione del peso

1 Il carico d’appoggio di rimorchi a timone rigido delle categorie R e S può raggiungere al massimo 4,00 t se muniti di testina d’aggancio e 3,00 t se muniti di altri dispositivi di traino. Per i rimorchi di lavoro trainati da autocarri, carri con motore pesanti o trattori, il carico d’appoggio può raggiungere il 40 per cento del peso garantito del rimorchio.

2 Gli assi dei rimorchi ad asse centrale devono essere disposti il più vicino possibile al centro di gravit? del veicolo in modo che, con equa distribuzione del carico, venga trasmesso al veicolo trattore un carico d’appoggio pari al massimo al dieci per cento del peso garantito del rimorchio ma non superiore a 1,00 t.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz