Art. 183 LEF dal 2025

Art. 183 Rigetto
dell’opposizione. Provvedimenti conservativi
1 Ove il giudice rigetti l’opposizione, può ordinare provvedimenti conservativi, segnatamente la formazione dell’inventario a sensi degli articoli 162 a 165.
2 Egli può anche esigere, occorrendo, che il creditore presti cauzione. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 6 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.