CPM Art. 179a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 179a CPM dal 2023

Art. 179a Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 179a Attenuazione di pene (1)

1 Se l’autore d’un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 42a) o prescindere da ogni pena.

2 Se l’autore di un reato previsto nell’articolo 179 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).

(1) Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

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