Art. 178 LEF dal 2023
Art. 178 esecutivo
1 Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l’ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo.
2 Il precetto contiene:1. le indicazioni della domanda d’esecuzione;2. (1) l’ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il credito e le spese d’esecuzione;3. (2) l’avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o ricorrere all’autorit di vigilanza per violazione delle disposizioni della presente legge (art. 17 e 20);4. (2) l’indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).
3 Sono applicabili gli articoli 70 e 72.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 ([RU 53 189]).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ([RU 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
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