Art. 177 CCS dal 2024

Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale
1 Il Consiglio federale decide in quanto autorit collegiale.
2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.
3 Ai dipartimenti o alle unit amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.