LAgr Art. 16b - Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 16b LAgr dal 2023

Art. 16b Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 16b (1) Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale

1 La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere.

2 La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all’estero su domanda di organizzazioni di categoria o organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di difendere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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