CPM Art. 169a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 169a CPM dal 2023

Art. 169a Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 169a Perturbamento della circolazione pubblica (1)

1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull’acqua o nell’aria, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrit delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare, se il colpevole ha agito per negligenza.2. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrit di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.3. Il numero 1 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.