Art. 169 ORC dal 2025
Art. 169 (1) Qualità dei dati
1 I sistemi elettronici per il registro giornaliero e il registro principale nonché per le banche dati centrali rispettano le esigenze seguenti:a. i dati registrati sono preservati in modo tale da garantirne inalterata la qualità e l’integrità;b. il formato dei dati è indipendente da un produttore di determinati sistemi elettronici;c. i dati sono salvati conformemente alle norme riconosciute e allo stato attuale della tecnica;d. è disponibile la documentazione relativa al programma e al formato.
2 Al fine di garantire l’operatività e la sicurezza dei loro sistemi elettronici i Cantoni e la Confederazione adempiono i compiti seguenti:a. lo scambio dei dati tra i diversi sistemi;b. la salvaguardia periodica dei dati su un supporto di dati decentralizzato;c. la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici;d. il disciplinamento dei diritti d’accesso ai dati e ai sistemi elettronici;e. la salvaguardia dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi;f. i provvedimenti da prendere in caso di problemi tecnici dei sistemi elettronici.
3 L’UFRC può disciplinare in una direttiva la procedura dello scambio dei dati nonché la forma, il contenuto e la struttura dei dati trasmessi. Può inoltre stabilire la forma, il contenuto e la struttura dei dati resi disponibili a terzi.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.