LDIP Art. 164 -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 164 LDIP dal 2025

Art. 164 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 164 Disposizioni
comuni a. Cancellazione
dal registro di commercio
(1)

1 Una società iscritta nel registro di commercio svizzero può essere cancellata soltanto se la relazione di un perito revisore abilitato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all’articolo 46 della legge del 3 ottobre 2003 (2) sulla fusione o consentono alla cancellazione. (3)

2 Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest’ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, è inoltre necessario:

  • a. provare che la fusione o la scissione ha acquisito validità giuridica secondo il diritto applicabile alla società straniera; e
  • b. (3) che un perito revisore abilitato attesti che la società straniera ha attribuito ai soci della società svizzera le quote sociali o i diritti societari cui hanno diritto oppure ha versato o garantito un conguaglio o un’indennità eventuali.
  • (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
    (2) RS 221.301
    (3) (4)
    (4) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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