Art. 164 LDIP dal 2025

Art. 164 Disposizioni
comuni
dal registro di commercio (1)
1 Una società iscritta nel registro di commercio svizzero può essere cancellata soltanto se la relazione di un perito revisore abilitato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all’articolo 46 della legge del 3 ottobre 2003 (2) sulla fusione o consentono alla cancellazione. (3)
2
(2) RS 221.301
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.