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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

Art. 162 LDIP dal 2023

Art. 162 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 162

1 La societ? tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il diritto svizzero è regolata da quest’ultimo appena provi che il suo centro di attivit? è stato trasferito in Svizzera e ch’essa si è adattata al diritto svizzero.

2 La societ? non tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il diritto svizzero è regolata da quest’ultimo appena sia chiaramente riconoscibile ch’essa intende sottoporvisi, sussista una sufficiente connessione con la Svizzera ed essa si sia adattata al diritto svizzero.

3 Prima di farsi iscrivere nel registro di commercio, la societ? di capitali deve provare, mediante una relazione di un perito revisore abilitato ai sensi della legge del 16 dicembre 2005 (1) sui revisori, che il capitale sociale è coperto secondo il diritto svizzero. (2)

(1) RS 221.302
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ? a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ? anonima, della societ? cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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