Art. 16 LImT dal 2025
Art. 16 Prescrizioni di commercio
1 I tabacchi manufatti pronti al consumo, confezionati in Svizzera, possono uscire di fabbrica solo in imballaggi per la vendita al minuto. I manufatti di tabacco possono essere importati solo in imballaggi per la vendita al minuto. Questi devono recare le indicazioni seguenti:a. il prezzo di vendita al minuto, in valuta svizzera;b. il numero dell’impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell’importatore;c. il peso del contenuto, per il trinciato, il filato, il tabacco da masticare e da fiuto, le spuntature di sigari (cimette). (1)
1bis Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all’esportazione sotto vigilanza doganale o posti in un deposito fiscale autorizzato. (2)
2 Per i tabacchi manufatti pronti al consumo, qui menzionati, sono autorizzati unicamente i seguenti imballaggi per la vendita al minuto:a. sigari e sigarette: 100 pezzi al massimo, salvo si tratti d’imballaggi d’assortimenti;b. trinciato fino: 250 grammi, al massimo, di contenuto;c. trinciato, diverso dal fino: 1000 grammi, al massimo, di contenuto.
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4 Per l’applicazione della presente legge, l’ordinanza 15 dicembre 1969 (4) concernente l’imposizione sul tabacco può imporre obblighi suppletivi ai commercianti e ai negozianti di tabacchi manufatti.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 5561]; [FF 2008 423]).
(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 5561]; [FF 2008 423]).
(3) Abrogato dalla cifra I della LF del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2010 ([RU 2009 5561]; [FF 2008 423]).
(4) Vedi ora l’O del 14 ott. 2009 sull’imposizione del tabacco ([RS 641.311]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.