Art. 16 ORC dal 2024

Art. 16 Contenuto, forma e lingua
1 La notificazione identifica chiaramente l’ente giuridico e indica i fatti da iscrivere o rinvia ai documenti giustificativi menzionati singolarmente.
2 La notificazione può essere presentata in forma scritta o elettronica.
3 Le notificazioni elettroniche devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 12b e 12c. (1)
4 Le notificazioni devono essere allestite in una lingua ufficiale del Cantone nel quale è effettuata l’iscrizione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.