LPar Art. 16 -

Einleitung zur Rechtsnorm LPar:



Art. 16 LPar dal 2020

Art. 16 Legge federale sulla parità dei sessi (LPar) drucken

Art. 16 Sezione 6: Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo

1 L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo promuove la parit dei sessi in tutti gli ambiti della vita e si adopera per eliminare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.

2 Per tale scopo assume segnatamente i compiti seguenti:

  • a. informa l’opinione pubblica;
  • b. consiglia autorit e privati;
  • c. effettua inchieste e raccomanda misure idonee ad autorit e a privati;
  • d. può partecipare a progetti d’interesse nazionale;
  • e. partecipa all’elaborazione di normative federali, nella misura in cui sono importanti per la parit dei sessi;
  • f. decide in merito all’assegnazione di aiuti finanziari giusta gli articoli 14 e 15 e sorveglia l’esecuzione dei programmi promozionali.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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