Art. 16 LPar dal 2020
Art. 16 Sezione 6: Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo
1 L’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo promuove la parit dei sessi in tutti gli ambiti della vita e si adopera per eliminare qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta.
2 Per tale scopo assume segnatamente i compiti seguenti:a. informa l’opinione pubblica;b. consiglia autorit e privati;c. effettua inchieste e raccomanda misure idonee ad autorit e a privati;d. può partecipare a progetti d’interesse nazionale;e. partecipa all’elaborazione di normative federali, nella misura in cui sono importanti per la parit dei sessi;f. decide in merito all’assegnazione di aiuti finanziari giusta gli articoli 14 e 15 e sorveglia l’esecuzione dei programmi promozionali.
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