Art. 16 LPD dal 2019

Art. 16 Sezione 4: Trattamento di dati personali da parte di organi federali (1) Organo responsabile e controlli
1 L’organo federale che nell’adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione dei dati.
2 Se organi federali trattano dati personali congiuntamente ad altri organi federali, a organi cantonali o a privati, il Consiglio federale può regolare in modo specifico i controlli e la responsabilit in materia di protezione dei dati.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4983; FF 2003 1885).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.