Art. 159a ORC dal 2025
Art. 159a (1) Cancellazione d’ufficio in caso di fallimento
1 Un ente giuridico è cancellato d’ufficio se:a. in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione conformemente all’articolo 159 lettera d o, nel caso di un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;b. la procedura fallimentare è chiusa da una decisione emanata dal tribunale; sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale.
2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:a. il fatto che, in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, entro il termine fissato non è stata fatta alcuna opposizione motivata contro la cancellazione o che, nel caso di un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;b. il fatto che l’impresa individuale è stata cancellata o, se del caso, il fatto che non è stata cancellata perché prosegue l’attività aziendale.
(1) Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
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