Art. 159 CPM dal 2025

Art. 159 Esibizionismo (1)
1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la multa.
2 Nei casi gravi la pena è una pena pecuniaria.
3 Se l’imputato si sottopone a trattamento medico su ordine dell’autorità competente, il procedimento è abbandonato.
4 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.