CPM Art. 159 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 159 CPM dal 2025

Art. 159 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 159 Esibizionismo (1)

1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la multa.

2 Nei casi gravi la pena è una pena pecuniaria.

3 Se l’imputato si sottopone a trattamento medico su ordine dell’autorità competente, il procedimento è abbandonato.

4 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

(1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011).

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