Art. 153 ORC dal 2025

Art. 153 (1) Decisione
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2 L’iscrizione deve menzionare la base legale e indicare espressamente che è avvenuta d’ufficio.
3 L’ufficio del registro di commercio non emana alcuna decisione se trasmette il caso al tribunale o all’autorità di vigilanza (art. 934 e 939 CO).
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.