Art. 152 OETV dal 2022
Art. 152 Dispositivo di retromarcia, tachigrafo, apparecchio per la registrazione dei dati e cingoli (1)
1 Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di retromarcia se il loro peso totale è superiore a 0,20 t. Se sono a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo di retromarcia. (2)
1bis Per i veicoli di cui al capoverso 1 con un peso totale massimo di 0,45 t non è necessario un dispositivo di retromarcia se il veicolo può essere facilmente spinto all’indietro dal sedile del conducente. (3)
2 Gli articoli 100 a 102 si applicano all’equipaggiamento dei veicoli con tachigrafo o apparecchio per la registrazione dei dati. (4)
3 È ammessa la trasformazione di quadricicli leggeri a motore in veicoli cingolati. (5)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]). (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 ([RU 2015 1321]). (3) Introdotto dal n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 ([RU 2015 1321]). (4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 ([RU 2007 2109]). (5) Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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