Art. 152 LEF dal 2023

Art. 152 locatari e agli affittuari
1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’ufficio d’esecuzione stende il precetto secondo l’articolo 69, con le seguenti modificazioni: (1)
2 Se il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC (3) ), l’ufficio d’esecuzione ne d comunicazione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andr fatto all’ufficio d’esecuzione. (4)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
(3) RS 210
(4) Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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