Art. 151 ORC dal 2025

Art. 151 Deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni
1 I documenti riguardanti le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni sono forniti all’ufficio del registro di commercio per la conservazione.
2 Il deposito di tali documenti è iscritto nel registro di commercio sotto i debitori.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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